Art. 51.

      1. Il secondo comma dell'articolo 1442 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da minore età, o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, o è stato scoperto l'errore o il dolo, o il minore ha raggiunto la maggiore età, o è cessato l'impedimento

 

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a contrarre del beneficiario dell'amministrazione di sostegno».